(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39
                        del 29 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   La   regione  Abruzzo,  limitatamente  all'anno  1987,  in  attesa
dell'attuazione   del   programma   triennale   di   promozione    ed
incentivazione   degli   impianti   e   delle  attivita'  sportive  e
fisico-ricreative di cui alla legge regionale 22 luglio 1987, n.  43,
sostiene:
     a)  l'attivita'  degli  Enti  di promozione sportiva e del tempo
libero, riconosciuti dal CONI ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530;
     b) l'attivita' del libero associazionismo sportivo federale;
     c)  l'organizzazione  di  corsi  di  qualificazione di operatori
sportivi.