(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La regione Abruzzo, limitatamente all'anno 1987, in attesa dell'attuazione del programma triennale di promozione ed incentivazione degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-ricreative di cui alla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, sostiene: a) l'attivita' degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal CONI ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530; b) l'attivita' del libero associazionismo sportivo federale; c) l'organizzazione di corsi di qualificazione di operatori sportivi.